CON TUTTO IL RISPETTO DEI MOLTI AVVOCATI CORRETTI, E LA MINIMA INDULGENZA PER QUELLI CHE NON FANNO PARTE DI QUESTA SCHIERA.

<<L’avvocatura, ovvero l’arte con cui gli avvocati perorano la propria causa, non ha bisogno di coscienza, e qualsiasi istituto per avvocati confermerà che esistono ottimi casi persi per colpa di cattivi avvocati e cattivi casi vinti grazie ad ottimi avvocati>> (Richard Shepherd, “Per cause innaturali”, Longanesi, p. 307).

In quest’ultima categoria esistono avvocati senza scrupoli che pur di apparire, pur di perseguire scopi politici, pur di accondiscendere alle indicazioni di partito o alla faziosità di appartenenza, sfidano non solo il buon senso, ma addirittura il senso etico collettivo e la responsabilità individuale.

L’Italia è stato il primo paese europeo che – anche se colpevolmente tardi, parzialmente e in modo confusionario – ha comunque attuato delle norme contenitive e delle disposizioni restrittive per contenere la diffusione del contagio virale. Seguito a ruota da altri Stati.

Di fronte alla trasgressione delle regole di natura sanitaria, e per la tutela della salute pubblica, c’è qualche togato che disquisisce sul fatto che l’articolo 650 del codice penale, che definisce la pena per chi viola le prescrizioni emanate a seguito dell’emergenza dovuta al Coronavirus, sia solo una contravvenzione, un reato meno grave, “sia teoricamente che nella sostanza”. Poi, come rassicurazione, la possibilità, secondo l’articolo 162 bis del codice penale, di oblare l’infrazione pagando la metà del massimo, quindi estinguendo il reato.

Nulla da eccepire, è la legge. Ma la responsabilità morale verso il prossimo e verso la comunità di appartenenza va ben oltre alle retoriche tribunalizie.

Sarebbe da aspettarsi, da chi detiene un ruolo istituzionale e una funzione di primaria importanza nel contesto pubblico, una maggiore propensione alla finalità educativa e di prevenzione (anche del reato) piuttosto che indicare facilitazioni giuridiche nell’affrontarlo e stratagemmi legali per sminuirlo.