Il 23 luglio 2025 il Senato della Repubblica ha approvato l’introduzione del reato di femminicidio, cosicché l’articolo 577-bis del c. p. punirà con l’ergastolo chiunque provocherà la morte di una donna “come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. Non potevano mancare nell’ambito di questa iniziativa, gli obiettivi che vanno un po’ alla moda in questi ultimi anni: il contrasto alla violenza sulle donne e la tutela delle vittime.

Personalmente sono contento di questa iniziativa in quanto è l’ennesimo colpo micidiale sulla tanto decantata e glorificata Costituzione.

Si sono rimangiati l’articolo 1, quello che prevede che il fondamento della Repubblica si costruisca sul lavoro e che la sovranità appartenga al popolo, mentre affoga nella disoccupazione e è strangolata dal costante ricatto dell’unione Europea; l’11, il ripudio della guerra è stato smentito dai bombardamenti di Belgrado e non solo; il 13 ce lo sono giocati con negazione della libertà personale nell’operazione pandemica di ingegneria sociale; il 15 è decisamente destituito con le trappole dell’informatizzazione e del tracciamento economico-sanitario; il 21 sprofonda nel ridicolo di fronte alle quotidiane censure di parola e di altre forme di espressione, a partire dalle liste di proscrizione, alla negazione di luoghi di presentazione di libri o di film, fino al linciaggio mediatico dovuto a certo sedicente giornalismo d’inchiesta

Con questa legge, appena provata, anche l’articolo 3, che stabilisce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, è andato a farsi benedire.

Un tanto dal punto di vista politico.

Dal punto di vista della psicologia e della psichiatria forense, poi, questa legge mirata alla tutela delle donne presenta delle sbavature e delle equivocità particolarmente interessanti.

Innanzitutto la considerazione, per quanto subliminale, di avere a che fare con un soggetto fragile, bisognevole di tutela e sostanzialmente impari. Nella diversificazione delle condanne tra uomo e donna, si sfalda clamorosamente ogni forma di parità di fronte alla legge. E di conseguenza viene spontaneo ritenere che una tale riflessione possa essere anche estesa ad altre condizioni di tipo sociale, in ambito lavorativo, per esempio. La parità di diritti non può che corrispondere alla parità dei doveri e, conseguentemente, alla parità nella responsabilità di fronte ad una colpa e ad una sanzione.

Si puntualizza il criterio dell’odio nell’atto criminale, quindi il sentimento entra a far parte delle aggravanti. Può essere, ma come si fa a dare per scontato l’assenza di un eventuale uguale sentimento anche nell’atto omicidario femminile, sempre che non si voglia ritenere la donna esente dall’odio, relegando questo impulso all’esclusiva ferocia presente nell’animo dell’uomo. Quindi, un omicidio per rapina, senza odio, non è punibile con l’ergastolo? E quello di un uomo, perpetrato nei confronti di un altro uomo con motivazioni di odio, rientra nel 577-bis?

Gli specialisti in ambito criminologico sanno benissimo che esiste una amplissima letteratura su quello che viene definito il ruolo della vittima: “Non si può comprendere la psicologia dell’omicidio, se non si comprende la sociologia della vittima”. Con questo non si intende assolutamente trovare delle scusanti per il colpevole, magari scaricando la responsabilità sulla vittima, ma come precisa Guglielmo Gulotta, che è stato una delle massime autorità nel campo della psicologia giuridica e forense: “La vittimologia è una disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima del crimine, della sua personalità, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con il criminale e del ruolo che ha assunto nella genesi del crimine” (Manuale di criminologia clinica, pp. 97-110). Gli studi vittimologici, nati nel lontano 1948, coprono poi tre aspetti concomitanti: la “prevenzione” nel ripetersi degli episodi delittuosi, la “riparazione” psicologica degli effetti traumatici della vittima, la “conoscenza del fenomeno” nell’ambito più ampio del contesto di appartenenza degli attori in causa.

“Moltissime sono le leggi quando lo Stato è corrotto” ha scritto tacito circa 2030 anni fa, e siamo qui a documentare questa considerazione.

Grazie al consiglio di Giuseppe Giacosa, cerchiamo di prendere le cose importanti con quel minimo di distacco e di leggerezza per non farci travolgere da una realtà ogni giorno più pressante. “Siamo sull’orlo dei precipizio – ha detto qualcuno – ma almeno abbiamo una bella vista”.